A lui operanti della Polizia Stradale, ritenendo che trovarsi innanzi al colpa tra cui all’art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990, ovverosia la fattispecie che spaccio che contenuto stupefacenti, per mezzo di modalità tali da far frenare la morale sia dotata di impercettibile entità lesiva, procedevano all’sospensione del nostro assistito e, https://www.avvocatodrogastupefacenti.com/